Il Piano di Governo del Territorio
Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12
Che cosa è il P.G.T.?
Il Piano di Governo del Territorio (abbreviato in P.G.T.) è un nuovo strumento urbanistico introdotto in Lombardia dalla Legge Regionale Lombarda n.12 dell'11 marzo 2005. Il PGT sostituirà il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Salvo deroghe, la legge prevede che tutti i comuni lombardi si dotino di un PGT entro il marzo del 2010.
Il PGT si compone di 3 atti distinti:
- DOCUMENTO DI PIANO (art. 8)
Corrisponde al livello politico e strategico della pianificazione, con il quale si valutano gli elementi strutturali del territorio nella sua più ampia accezione, sulla base dei quali comprendere i naturali trend evolutivi, onde poter individuare lo scenario tendenziale di riferimento sul quale operare le scelte politiche e strategiche per il governo del territorio:
- politiche insediative,
- politiche per i servizi al cittadino,
- politiche per le infrastrutture e la mobilità,
- politiche per i diversi settori economici.
L’attuazione delle politiche generali e di settore richiede poi la definizione di strategie di governo del territorio, i cui esiti operativi saranno demandati agli altri strumenti del PGT, ai piani attuativi e ai programmi integrati.
Il Documento di Piano rappresenta l’atto generale di riferimento per ogni politica di settore dell’amministrazione comunale: ad esso si dovranno riferire il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi e ad esso risponderanno gli strumenti attuativi cui è demandato il compito di determinare le trasformazioni urbane più rilevanti.
Il Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime dei suoli: in altri termini non stabilisce l’edificabilità o meno dei suoli ma indica quali strumenti e secondo quali modalità tale edificabilità può essere resa operativa.
L’impianto strategico dello strumento è fondato su basi conoscitive dello stato del territorio, dalle quali devono emergere le criticità, le peculiarità e gli elementi invarianti.
- PIANO DEI SERVIZI (art. 9)
Le strategie definite dal Documento di Piano sui temi attinenti la sfera dell’interesse pubblico o generale sono attuate dal Piano dei Servizi costituito da due sezioni distinte, una conoscitiva e una applicativa.
Compete al Piano dei Servizi valutare i servizi esistenti che rientrano nella nozione di interesse generale: mediante tali valutazioni il Piano dei Servizi esamina i servizi pubblici e i servizi privati di interesse pubblico o generale, definendone le sinergie.
Il Piano dei Servizi valuta poi l’interazione tra il sistema dei servizi e i fattori qualitativi del territorio: in particolare è compito del Piano dei Servizi valutare le relazioni che intercorrono tra il verde pubblico e il verde territoriale.
Il Piano dei Servizi, localizza infine i servizi da attuarsi al fine di soddisfare il fabbisogno locale di servizi, valutata la sostenibilità economica delle decisioni alla luce delle più generali politiche di pianificazione.
- PIANO DELLE REGOLE (art. 10)
Il Piano delle Regole, opera sull’intero territorio urbano e sul territorio naturale non soggetto a trasformazioni, definendo i contenuti operativi per l’attuazione di ogni intervento di completamento e di trasformazione della città esistente.
Il Piano delle Regole ha il compito di produrre effetti reali sul regime dei suoli, dunque imprime le destinazioni d’uso, attribuisce i diritti edificatori. Lo strumento tratta inoltre i temi attinenti la qualità delle trasformazioni, dunque è dotato di una componente di normazione paesaggistica.
Novità introdotte dal PGT
Le principali novità concettuali introdotte dal Piano del Governo del Territorio riguardano:
- la partecipazione dei cittadini
Il primo atto che l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare quando decide di iniziare la stesura del PGT è informare la cittadinanza che il processo è iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadini sono invitati già da questa fase a formulare proposte in merito.
La differenza rispetto al Piano regolatore generale sta nel fatto che in quel caso i cittadini erano chiamati ad esprimersi solo dopo la prima adozione sotto forma di osservazioni al PGT già adottato.
- la compensazione
La compensazione è il principio secondo cui l'Amministrazione Comunale in cambio della cessione gratuita di un aree sulla quale intende realizzare un intervento pubblico può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o della volumetria che può essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile.
Ovviamente il privato può realizzare in proprio l'intervento pubblico stipulando un apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
I commi 3 e 4 articolo 11 della suddetta legge 12 normano le possibilità di compensazione.
- la perequazione urbanistica
Per perequazione urbanistica si intendono due concetti tra loro distinti. Il principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
Questo concetto è introdotto dal comma 2 articolo 11 della suddetta legge 12.
- l'incentivazione urbanistica
Qualora l'intervento urbanistico introduca rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli previsti è possibile incentivare l'intervento concedendo una maggiore volume edificabile.
In pratica il privato può chiedere all'Amministrazione Comunale una maggiorazione del volume assegnato dando in cambio qualche vantaggio per la cittadinanza.
Questa possibilità è prevista dal comma 5 articolo 11 della suddetta legge 12.
Che cosa è la VAS
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi e quindi anche nel PGT. In Breve è lo strumento che misura la sostenibilità del P.G.T.
Nozioni sulla VAS
- Storia
La Direttiva europea 85/337/EEC sulla Valutazione di Impatto Ambientale (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei precisi limiti perché interviene solo quando decisioni dannose per l’ambiente possono essere già state prese a livello strategico.
Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi regionali e della pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.
La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente.
Il processo di ratifica è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno una tradizione consolidata nell’ambito delle procedure di approvazione ambientale, come la Danimarca, l’Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva in tempi assai brevi.
La Commissione Europea prevedeva di verificare lo stato di ratifica e l'efficacia della Direttiva entro il 2006.
- Relazioni con la Valutazione di Impatto Ambientale
In linea generale il processo di Valutazione Strategica precede, ma non necessariamente determina una procedura di VIA. Ciò significa che le informazioni sull’impatto ambientale di un piano devono poter fluire in tutti i passaggi della pianificazione-progettazione, ed essere utilizzabili nelle VIA. Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del danno ambientale. Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga definita in quanto processo, mentre la VIA è una procedura, con soggetti, fasi e casistiche di esiti definibili molto più rigidamente.
- Scopo e struttura della VAS
La Direttiva sulla VAS si applica ai piani e ai programmi, non alle politiche, benché le politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa essere applicata alle politiche, ove si ritenga di farlo.
La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi:
- Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS
- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione
- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze necessaria alla valutazione
- Definizione dei probabili impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi
- Informazione e consultazione del pubblico
- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione
- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione.
La Direttiva europea include altri impatti a fianco di quelli ambientali, come sul patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. In molti Paesi europei l’ambito di attenzione e tutela è stato ulteriormente esteso includendo elementi economici e sociali della sostenibilità dei Piani e dei Programmi.
Avvertenze
Il 6 giugno 2009 è divenuta esecutiva la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 16 aprile 2009. Da tale data è in vigore (in regime di salvaguardia) il nuovo piano di Governo del Territorio. Entro 90 giorni il piano sarà depositato per la consultazione alla segreteria comunale per 30 giorni (dal 1 al 30 di settembre).
Si avvisa inoltre che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare le osservazioni al P.G.T., osservazioni che dovranno pervenire (in carta semplice ed in duplice copia unitamente a copia del documento d’identità) all’Ufficio Protocollo della Sede Comunale di Via Benizzi Castellani, 1 - Piano Terra, a partire dal 1 ottobre 2009 sino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2009.
Commissione per il riesame
Con delibera n. 32 del 30 luglio 2009 il Consiglio Comunale ha istituito una Commissione per il Riesame del Piano di Governo del Territorio. Il riesame ha durata 90 giorni. I lavori della commissione inizieranno giovedì 3 settembre 2009.